|
||||||||||||||
| DIVISIONI | Divisione Direttive Europee: Direttiva 99/36/CE, Attrezzature a pressione trasportabili (T-PED) | ||||
|
|
DIRETTIVA 1999/36/CE (T-PED) – ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI Questa Direttiva, divenuta operativa nel 2004, riassume con una marcatura particolare , il “π” prodotti che hanno tre caratteristiche: la Pressione, la Pericolosità e la predisposizione al Trasporto. Si tratta quindi di recipienti di varia natura e forma destinati al trasporto di gas compressi o liquefatti o in soluzione, come ad esempio le bombole per gas liquido ( GPL) ,di ossigeno o di acetilene. La direttiva europea 1999/36/CE include sia i prodotti di nuova fabbricazione ( con i requisiti della T-PED), sia le attrezzature esistenti sul mercato per una procedura di “rivalutazione” verso la T-PED, sia alle ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo dei prodotti in pressione. I prodotti destinati al trasporto di gas di varia natura possono essere:
In Italia tutti questi prodotti sono stati sottoposti a prove di controllo e sorveglianza con legge nazionale ( il DM del 1925) sotto la responsabilità della ISPESL coadiuvata dalla Motorizzazione Civile. Con il recepimento della direttiva T-PED sono presenti sul mercato italiano Organismi già notificati per la Direttiva 97/23/CE ( PED) in quanto le procedure di certificazione sono le stesse. Le regole tecniche della T-PED per le prove iniziali di tipo e per le ispezioni periodiche invece fanno riferimento ai requisiti internazionali previsti in sede ONU e denominati ADR/RID. Questo regolamento internazionale è in effetti il sistema di omologazione degli “Imballaggi per il trasporto di prodotti pericolosi” che includono anche i recipienti in pressione per gas ( vedi anche il capitolo dedicato). Quindi in caso di una bombola, di un cilindro o di un rubinetto di nuova fabbricazione e destinati a trasportare un gas in pressione si deve far riferimento sia alle verifiche previste dagli accordi ADR/RID, sia ai requisiti delle attrezzature in pressione utilizzando uno dei moduli previsti : A, B, C1, D, D1, E, E1, F, G, H e H1. Un caso a parte è rappresentato dalla “rivalutazione” di bombole esistenti sul mercato e omologate con leggi nazionali. Per consentire il loro riutilizzo è necessaria una valutazione documentale dell’Organismo Notificato eventualmente integrata con prove tecniche di riscontro, per dimostrare che il prodotto ha caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti a quelle richieste dalla T-PED. Nel caso di prodotti omologati secondo i requisiti della vecchia legge italiana ( DM 1925 e successive integrazioni) con marcature ISPESL, tale equivalenza è dimostrata in modo soddisfacente dai relativi certificati di conformità per lotto. In generale tutti i recipienti per il trasporto di gas, sono destinati a molti riutilizzi che con gli urti del trasporto, con le manovre del riempimento, dell’ utilizzo della relativa rubinetteria e dell’ambiente sono destinati a notevole usura . Pertanto le bombole per continuare ad essere riutilizzate devono subire un controllo periodico che, a seconda dei prodotti trasportati, può essere fatto ogni 5 o 10 anni. CSI è accreditato dal Ministero dei Trasporti italiano per operare in qualità di Organismo di Certificazione, Ispezione e laboratorio di Prove per tutti i prodotti e per tutte le procedure di certificazione previste. INFO E PREVENTIVI: |
||||
|
|||||