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| DIVISIONI | Divisione Direttive Europee: Direttiva 97/23/CE, Attrezzature a pressione (PED) | ||||
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DIRETTIVA 97/23/CE, ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED) La Direttiva 97/23/CE, dopo un periodo di transizione di 30 mesi, è entrata definitivamente in vigore in tutta la UE dal 29 maggio del 2002; in conseguenza di ciò, tutte le attrezzature in pressione con una pressione superiore a 0,5 bar devono essere sottoposte ad un esame preliminare per valutare se rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e se sono soggette ai requisiti di conformità e alle modalità di loro verifica ed attestazione previste dalla Direttiva stessa. In caso di responso positivo di detto esame preliminare, le attrezzature in pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell’Allegato I della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell’Organismo Notificato (nel seguito O.N.) implicato nella fase di controllo della produzione (ove previsto); nel caso di CSI: 0497. La Direttiva in questione riguarda solo l’immissione sul mercato delle attrezzature, mentre non tratta i requisiti relativi all’esercizio, come, ad esempio, l’ispezione periodica degli elementi di sicurezza (es. valvole), che sono stabiliti dai regolamenti nazionali (per l’Italia, le ASL). La Direttiva introduce per le attrezzature a pressione ed i componenti una classificazione in categorie di rischio; gli elementi che devono essere considerati per valutare la categoria di rischio di una attrezzatura sono:
In funzione dei fluidi (Gruppo 1 o 2) per i quali l’attrezzatura è progettata e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, è possibile definire la categoria di rischio (I,II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme. Oltre ai casi di esclusione espressamente previsti dalla Direttiva, vi sono altre situazioni nelle quali le attrezzature a pressione non devono soddisfare i requisiti della Direttiva 97/23/CE: nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura (come previsto nell’articolo 3, comma 3 della Direttiva), per prodotti ricadenti in altre Direttive UE e appartenenti alla categoria I, al fine di evitare una doppia marcatura CE. Le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED variano a seconda della categoria di rischio a cui le attrezzature appartengono; tali procedure richiamano quelle previste per le Direttive del Nuovo Approccio e dell’Approccio Globale dalla Decisione CEE 93/465, che introduce per la valutazione della conformità i cosiddetti “moduli”. Per i componenti e le attrezzature che ricadono nella I categoria di rischio, la Direttiva europea ammette quella che si usa definire “auto-certificazione", cioè la marcatura CE dell’oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico -che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l’appartenenza del prodotto alla I categoria - accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all’acquirente. Per i componenti e le attrezzature che ricadono nella II categoria di rischio è obbligatoria la certificazione CE tramite un O.N., che provvederà anche ad effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità scelte dal cliente. Per i componenti e le attrezzature che ricadono nella III categoria di rischio PED, la certificazione CE tramite un O.N. è ovviamente obbligatoria. Quando il fabbricante non ha certificato anche il suo sistema qualità - inclusa la progettazione - (modulo H), è prevista anche l’esecuzione di prove approfondite sul prototipo (modulo B) da certificare CE. Dette prove possono essere eseguite secondo le pertinenti norme armonizzate per la PED o, in caso di loro mancanza ovvero qualora il fabbricante non le voglia seguire, secondo altre norme che l’O.N. reputa comunque adeguate per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva. La IV categoria di rischio richiede il massimo livello di controllo della progettazione e della produzione; si rivolge agli accessori di sicurezza ,“per default”, e agli insiemi costituiti da recipienti + tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate. Ad esempio, la IV categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C), qualsiasi sia la dimensione dell’apparecchiatura. Prodotti Certificati da CSI: INFO E PREVENTIVI: |
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