DIVISIONI Divisione Direttive Europee: Direttiva 96/88/CE, Equipaggiamento Marittimo (MED)






DIRETTIVA 96/98/CE ( MED) – EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

La Direttiva MED copre  tutte le attrezzature ed i materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime ( non militari).
Si tratta quindi sia di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione , sia di materiali da allestimenti della nave stessa, sia di attrezzature per la lotta all’incendio.

Le regole tecniche applicabili ai prodotti marittimi sono molto complesse in quanto tengono conto di tre enti di normazione : la convenzione SOLAS , le risoluzioni IMO (International Maritime Organization) e le norme EN ( europee).
Poiché la direttiva 96/98/CE include anche le norme di prova iniziale di tipo per i singoli prodotti e poichè le regole tecniche sono in continua evoluzione ,ad oggi  sono già stati emessi tre aggiornamenti e la direttiva di riferimento per le regole tecniche è la 2002/75/CE.

La certificazione dei prodotti marittimi fatta dagli Organismi Notificati applica i moduli della direttiva 93/68/CEE che prevede prove di tipo iniziale (modulo B) , visite ispettive per ogni lotto di prodotto ( modulo F) se il fabbricante non dispone di un sistema di qualità interno , visite ispettive periodiche   ( modulo D o E) se il fabbricante ha un sistema di
Controllo della produzione approvato ed è un produttore o un rivenditore autorizzato.

CSI è in fase di notifica per la direttiva MED nei seguenti settori:
  • Estintori portatili d’incendio
  • Elmetti per vigili del fuoco
  • Materiali non combustibili
  • Porte tagliafuoco
  • Rivestimenti pavimenti
  • Tendaggi
  • Tapezzerie
  • Materassi
  • Sprinklers
  • Manichette antincendio
  • Materiali con limitata propagazione di incendio

La notifica agli Istituti per i materiali marittimi è di competenza del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture.

INFO E PREVENTIVI:
Contattare Sig. Paolo Monticelli