DIVISIONI Divisione Direttive Europee: Direttiva 89/686/CEE, Dispositivi di protezione individuale (DPI)






DIRETTIVA 89/686/CEE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Pubblicazione:21 dicembre 1989
Emendamenti:
  • Direttiva 93/68/CEE del 22 lug 1993
  • Direttiva 93/95/CEE del 29 ott 1993
  • Direttiva 96/58/CE del 3 set 1996

Recepimento in Italia: D.L.n.475 del 4 dicembre 1992

Campo di applicazione:
dispositivi di protezione individuale; ovvero: qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva i seguenti DPI:
i DPI disciplinati da un’altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

  • DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.);
  • DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
  • DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
    • le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
    • l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
    • il calore (guanti, ecc.).
  • DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
  • Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

Sistema di attestazione
Il sistema di attestazione è in funzione della categoria di appartenenza del DPI.

DPI di 1^ categoria: nessun intervento da parte dell’ Organismo Notificato che attesti la conformità CE.
Sono considerati tali i DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l’utilizzatore possa giudicare direttamente l’efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore.

Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa contro:

  • aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, ecc.);
  • prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti diluite, ecc.);
  • rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, ecc.);
  • agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività non ad uso privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);
  • piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
  • raggi solari (occhiali da sole).

DPI di 2^ categoria: la conformità del modello di DPI deve essere valutata e attestata da un Organismo Notificato secondo la procedura prevista all’articolo 10 della direttiva.
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che non ricadono nella 1^ o 3^ categoria.
DPI di 3^ categoria: la conformità del modello di DPI deve essere valutata e attestata da un Organismo Notificato secondo la procedura prevista all’articolo 10 della direttiva. La produzione dei DPI deve essere sottoposta a controllo da parte dell’Organismo Notificato secondo una delle procedure (a scelta del produttore) previste all’art. 11 della Direttiva.
Sono considerati tali i DPI di progettazione complessa destinati a proteggere contro pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di cui il progettista presume che l’utilizzatore non possa scoprire in tempo gli effetti immediati.
Rientrano esclusivamente in questa categoria:

  • gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • gli apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente dall’atmosfera, inclusi quelli destinati all’immersione;
  • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti;
  • i dispositivi di intervento in ambienti caldi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d’aria pari o superiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione;
  • i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d’aria inferiore o pari a - 50 °C;
  • i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall’alto;
  • i DPI destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l’alta tensione.

INFO E PREVENTIVI:
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